TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO
Articolo 35, comma 1 e 2 Decreto Leg.vo 33/2013 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti
amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale,
con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è
prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in
corso che li riguardino;
f ) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di
un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una
dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso
dell’amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore
dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di
adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua
attivazione;
l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui
all’articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso
diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati
pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in
assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il
mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare
l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Gli uffici di segreteria provvedono al rilascio in copia di documenti amministrativi e certificati.
·atti amministrativi
E’ riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di
accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, numero
241.
C’è esclusione del diritto di accesso in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai
procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere loro interessi
giuridici; la trasparenza è assicurata nei confronti del singolo soggetto e non di altri soggetti.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata per iscritto.
·certificati
Per la consegna dei vari certificati richiedibili agli uffici di segreteria sono previsti i seguenti tempi di
consegna:
•certificato iscrizione alunni: massimo 5 giorni lavorativi;
•certificato frequenza alunni: massimo 5 giorni lavorativi
•certificato studio alunni: massimo 5 giorni lavorativi
•certificato nulla osta al trasferimento alunni: massimo 5 giorni lavorativi
•certificato dichiarazioni varie docenti: 5 giorni lavorativi
certificato servizio docenti:
Non è più necessario richiedere il certificato di servizio : puo’ essere sostituito
dall’autocertificazione.
Dal 1° gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati già in possesso
dell’amministrazione, potranno acquisire d’ufficio i dati o avvalersi dell’autocertificazione dei privati sul
possesso dei requisiti.
Normativa di riferimento : decreto semplificazioni “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove
disposizioni in materia di certificati dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre
del 2011 n. 183”.